Art. 4.
(Funzioni nel settore educativo).

      1. I consultori familiari svolgono attività di educazione alla cultura familiare e di formazione alle responsabilità proprie della società familiare, secondo i princìpi di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. In particolare, essi contribuiscono:

          a) alla preparazione della coppia al matrimonio, alle scelte di paternità e di maternità responsabile, al rispetto della vita fin dal concepimento e all'educazione della prole;

          b) alla preparazione della coppia e della famiglia all'esercizio dei doveri di solidarietà familiare e parentale, in particolare nei confronti dei minori e degli anziani;

          c) alla preparazione della coppia e della famiglia all'esercizio delle funzioni sociali.